La Cassazione chiarisce: con l'uso della PEC la domiciliazione presso il collega di un altro foro non è più obbligatoria per gli avvocati

E' di pochi giorni fa (20 giugno 2012) la sentenza n. 1043/2012 emessa dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione che fa definitivamente chiarezza sul'uso della Pec nell'ambito del processo civile quale "domicilio informatico" per la ricezione delle notifiche ed il suo rapporto con il "domicilio tradizionale", normalmente eletto presso lo studio di un collega quando si seguono giudizi in fori diversi da quelli in cui si è iscritti.

Rammentiamo, infatti, che la legge 183/2011 (c.d. legge di stabilità 2012) ha introdotto un'importante novità in materia di notificazioni nell'ambito del processo civile prevedendo l'obbligatorietà per gli avvocati di inserire nei propri atti l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'Ordine con la conseguenza che, in mancanza di tale adempimento, tutte le notifiche verranno eseguite direttamente presso la Cancelleria del Tribunale presso cui pende il giudizio.

La detta norma ha, infatti, modificato gli articoli 366 e 125 del Codice di Procecura Civile rispettivamente per gli atti del difensore utilizzati nel giudizio ordinario e di Cassazione.

Sin dall'entrata in vigore della norma si era posto, dunque, il problema di comprendere se le nuove disposizioni normative avessero inciso, in maniera determinante, sulle modalità di notifica, nell'ambito del processo civile, per le ipotesi dei giudizi in cui erano costituiti difensori di altri fori rispetto a quelli nei quali il processo si svolgeva, ipotesi, nelle quali, da sempre veniva utilizzato il sistema della domiciliazione "fisica" presso lo studio di altro collega ubicato nel foro competente, così come, peraltro, previsto dall'art. 82 del RD n. 37 del 1934.

E tanto, anche alla luce del nuovo testo dell'art. 149 bis c.p.c. che prevede espressamente (salvo i casi in cui sia vietato dalla legge) che le notifiche siano eseguite a mezzo di posta elettronica certificata.


La sentenza della Cassazione in esame risolve il problema effettuando una vera e propria interpretazione adeguatrice della norma, in maniera alquanto "evoluta" stabilendo espressamente che: “L’art. 82 r.d. n. 37 del 1934 -che prevede che gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria- trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori dalla circoscrizione cui l’avvocato è assegnato per essere iscritto al relativo ordine professionale del circondario e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto ad un ordine professionale di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorché appartenente allo stesso distretto della medesima corte d’appello.
Tuttavia, dopo l’entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., apportate rispettivamente dall’art. 25, comma 1, lett. a) quest’ultimo modificativo a sua volta dell’art. 2, comma 35-ter, lett. a), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l’obbligo del per il difensore di indicare, negli atti di parte, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell’onere di elezione di domicilio di cui all’art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale il giudizio è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine“.

Ne consegue, dunque, che, in presenza dell'indicazione dell'indirizzo pec non è più obbligatorio effettuare la domiciliazione presso altro collega del foro competente poichè tutte le notificazioni saranno effettuate in via telematica.

Naturalmente, in mancanza di indicazione della PEC, tutte le comunicazioni saranno effettuate ex lege in Cancelleria.

Aggiungiamo, infine, per completezza che tale criterio sarà utilizzabile unicamente a far data dall'entrata in vigore della l. 183/2011 e, dunque, dall'1 febbraio 2012.

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