Open source e Pubblica Amministrazione: forse qualcosa si muove


Avevamo parlato qualche mese fa in questo post dell'argomento delle licenze software Open Source, auspicando che, prima o poi, la Pubblica Amministrazione intraprendesse, in maniera più decisa, questa strada onde beneficiare di numerosi vantaggi, non solo in termini di risparmio, ma anche e soprattutto in termini di sviluppo.

Fino a questo momento, infatti, i numerosissimi uffici della Pubblica Amministrazione sparsi sull'intero utilizzo nazionale utilizzano  prevalentemente software con licenza "chiusa" sia per i sistemi operativi (es: Microsoft Windows) che per gli applicativi (tipo Microsoft Office o altro), comportando ciò non solo notevolissime spese in termini di costi delle licenze, ma anche l'impossibilità di adeguare e sviluppare i software in base alle esigenze degli uffici.

I software in questione infatti proprio perchè elaborati con licenza "chiusa", (generalmente definita EULA), non possono essere modificati, ma devono essere utilizzati unicamente nella versione in cui vengono distribuiti, a differenza del software "Open Source" che, seppur con degli opportuni distinguo, partendo dalla versione base, è normalmente modificabile da qualunque programmatore.

Nella Pubblica Amministrazione l'acquisizione del software è disciplinata dall'art. 68 del Codice dell’Amministrazione Digitale ed ossia il D.Lgs. 82/2005 (più noto come CAD) il quale prevede che, prima dell'acquisto di un determinato software sia effettuata un’analisi comparativa tra le diverse soluzioni espressamente indicate.

L'art. 68 del CAD è stato recentemente modificato dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 (decreto sviluppo) con un'importante novità rispetto alla versione precedente.


Infatti, la norma richiamata, nella vecchia versione prevedeva per l'acquisto del software, come regola generale la necessità di effettuare una comparazione di tipo tecnico-ecomomico tra: software sviluppato dalla stessa PA, riutilizzo di programmi sviluppati per conto della PA, software proprietario con licenza d'uso (chiuso) e software libero o a codice sorgente aperto.

Ciononostante in questi anni la stragrande maggioranza degli uffici pubblici (probabilmente senza neppure un'adeguata valutazione caso per caso) ha quasi sempre scelto software con licenza proprietario, utilizzando in larga parte i sistemi operativi di Microsoft Windows e gli applicativi ad essi collegati.

Come detto, invece, il nuovo art. 68 cambia completamente la prospettiva, prevedendo che l’acquisizione di software libero o a codice sorgente aperto (o il ricorso a soluzione già sviluppate all’interno della P.A.) sia la regola generale, mentre l’acquisizione di software di tipo proprietario mediante licenza d’uso costituisce ora l’eccezione.

Infatti, prevede sempre la norma tale opzione sarà possibile unicamente quando "la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l’impossibilita’ di accedere a soluzioni open source o gia’ sviluppate all’interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore".

Sicuramente una scelta da condividere e da incentivare senza però dimenticare che, per essere veramente efficace, dovrà essere accompagnata da un'idoneo percorso di formazione degli operatori all'interno della PA, in assenza del quale probabilmente le prospettive di sviluppo risulteranno ancora una volta frenate.

Per completezza riportiamo l’art. 68 CAD, nella versione previgente e nella versione attuale, così come modificata dal decreto di conversione.

 Testo Previgente (fino all’11.08.2012) Testo Vigente (dal 12.08.2012)
Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioniArt. 68. Analisi comparativa delle soluzioni
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , acquisiscono, secondo le procedure previste dall’ordinamento,programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell’amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietariomediante ricorso a licenza d’uso;c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti soluzioni.
e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l’impossibilita’ di accedere a soluzioni open source o gia’ sviluppate all’interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferioree’ consentita l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso. La valutazione di cui al presente comma e’ effettuata secondo le modalita’ e i criteri definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi’ parere circa il loro rispetto.

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