Nuove regole tecniche per le notifiche telematiche introdotte dal DM 209/2012

Il DM Giustizia n. 209 del 15.10.2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2012 ha introdotto importanti novità in tema di notifiche elettroniche degli atti giudiziari.

Il decreto in questione, infatti, apporta delle modifiche ad un altro provvedimento che già regolamentava la materia (il DM Giustizia n. 44/2001) rubricato come "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

Esaminiamo, dunque, di seguito le novità introdotte dal sopra richiamato testo normativo.

L'art. 1 apporta, innanzitutto, delle modifiche all'articolo 13 comma 4 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 sopprimendo completamente il primo periodo (che prevedeva, in caso di deposito di memorie ai sensi dell'art. 170 c.p.c. l'onere, a carico della parte, di trasmetterle in formato digitale ivi inclusi gli allegati ai procuratori delle altre parti.

Soppresse anche al secondo periodo del comma 4 le parole: "fuori del caso di rifiuto per omessa sottoscrizione", mentre rimane in vigore la parte già esistente dell'articolo che recita: "il rigetto del deposito da partedell'ufficio non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dal codice di procedura civile", quest'ultima espressione ora però sostituita dalle parole: "dalla vigente normativa processuale".




Come vedremo, quest'onere, in realtà non viene eliminato, ma un altro articolo (il 18) prevede le modalità in cui tali comunicazioni devono essere eseguite.

L'articolo modificato, invece pone a carico del procuratore che debba depositare una memoria ai sensi dell'art. 170 c.p.c. (che vada scambiata con le altre parti) l'onere di effettuare il deposito dell'atto nel fascicolo informatico.

L'art. 2 del DM in esame apporta modifiche anche all'articolo 15 del DM 44/2011 sostituendo il comma 1 con la seguente espressione: "L'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, e' depositato telematicamente nel fascicolo informatico" e, al comma 4 le parole "e vi appone la sua firma digitale, ove previsto" con le parole: "e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale".

Dunque, una volta depositato telematicamente l'atto opportunamente sottoscritto con firma digitale questo entra pienamente a far parte del fascicolo informatico e, tale circostanza diventa pienamente conoscibile dalle altre parti in causa.

Naturalmente dell'avvenuto deposito di un atto il procuratore costituito (e regolarmente abilitato al processo civile telematico) avrà conoscenza mediante avviso di cancelleria, sempre inviato a mezzo di posta elettronica certificata.

Delle ricevute delle comunicazioni si occupa l'art. 16, sempre del DM 44/2011 che viene, altresì, modificato sostituendo, in tutto il corpo dell'articolo le parole "ricevuta di avvenuta consegna breve" con le parole "ricevuta di avvenuta consegna", intendendosi con questo termine la comunicazione automaticamente generata dal sistema che il fornitore di servizi di posta elettronica certificata del destinatario ha regolarmente accettato il messaggio.

E' opportuno, dunque, precisare che la ricevuta di consegna è già perfetta quando il messaggio viene accettato dal sistema del destinatario, rimanendo suo esclusivo onere quello di controllare regolarmente di aver ricevuto o meno messaggi nella propria casella pec.

Naturalmente nel caso in cui il messaggio non possa essere recapitato per caso fortuito o forza maggiore ciò non determinerà conseguenze pregiudizievoli al destinatario che non per sua colpa non ne possa aver avuto conoscenza.

Qualora, invece, non sia possibile recapitare l'avviso per cause imputabili al destinatario (es: casella postale non funzionante perchè inattiva o perchè troppo "piena"), sono previste conseguenze negative, mitigate comunque da una soluzione simile alla "vecchia notifica in cancelleria".

Il comma 4 dell'art. 16 è infatti sostituito dalla seguente disposizione: "Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, negli uffici giudiziari individuati con il decreto di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata, si procede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 51 e viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario, contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori. Tale avviso e' visibile solo dai soggetti abilitati esterni legittimati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44".

In sostanza, in questi casi viene generato un avviso di avvenuta comunicazione nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che, comunque, è visualizzabile, attraverso l'accesso al sistema pct dal procuratore costituito che, quindi, anche qualora per sua colpa non abbia potuto ricevere l'avviso a mezzo pec dalla cancelleria potrà sempre visualizzarlo accedendo al fascicolo elettronico attraverso il proprio fornitore di servizi.

Dello scambio delle memorie ex art. 170 c.p.c. in modalità elettronica, come detto sopra non se ne occupa più l'art. 13, bensì l'art. 18 nel quale il comma 2 è sostituito dalla seguente espressione: "Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione e' effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1".

Naturalmente, anche in questo caso l'atto dovrà essere digitalmente firmato e inviato con una relata di notifica contenente tutte le informazioni del caso.

Modificato infine anche l'art. 29 con la seguente espressione "1. Il portale dei servizi telematici e il gestore dei servizi telematici garantiscono la disponibilita' dei servizi secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. In ogni caso e' garantita la disponibilita' dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedi' al venerdi', e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentun dicembre.". al fine di precisare quali sono gli orari in cui il servizio è garantito e, pertanto, al di fuori di questi potrebbe anche non funzionare. 

Nelle more, prosegue il comma 2 "Fino alla adozione delle specifiche tecniche di cui al comma che precede, il portale dei servizi telematici garantisce la disponibilita' dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedi' al venerdi', e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre".

Attenzione, dunque, a verificare sempre il corretto funzionamento della propria casella di posta certificata, al fine di evitare, soprattutto nel momento in cui il sistema entrerà in vigore su tutto il territorio nazionale, spiacevoli sorprese o inconvenienti dannosi per i clienti.




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