Processo civile telematico: il decreto in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24.06.2014 n.114 serie generale è stato pubblicato il Decreto Legge 24/06/2014 n. 90 contenente “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”.

In particolare, il capo II reca il titolo “Disposizioni per garantire l'effettività del processo telematico” ed è naturalmente dedicato al funzionamento del Processo Civile Telematico (in gergo PCT) occupandosi di definire i termini per la sua definitiva entrata in vigore nonchè altre importanti novità in materia.

Gli articoli che si occupano del processo telematico sono quelli da 44 a 52 del decreto e, pertanto, di seguito riportiamo i passaggi principali degli stessi e le novità in essi contenute.

L'art. 44 prevede l'obbligatorietà del deposito telematico esclusivamente per i procedimenti dinanzi al tribunale ordinario avviati a far data dal 30/06/2014 (con esclusione dunque della Corte di Appello), mentre per i procedimenti iniziati prima di tale data il deposito in modalità telematica sarà obbligatorio soltanto a decorrere dal 31/12/2014. Fino a tale data, pertanto, per tutti i "vecchi" procedimenti il deposito telematico degli atti sarà facoltativo.

Sempre il decreto prevede la possibilità che il Ministro della giustizia, sentita l'Avvocatura generale dello Stato, il CNF e i consigli dell'Ordine degli avvocati interessati, anticipi con uno o più decreti il termine per il deposito telematico anche per i procedimenti iniziati prima del 30/06/2014.

Per i processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la obbligatorietà del deposito telematico si applicherà successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

Riguardo agli altri procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, avanti alle Corti di appello i depositi telematici saranno obbligatori soltanto decorrere dal 30/06/2015, mentre prima continueranno ad essere facoltativi.

L'art. 45 si occupa del verbale di udienza (che dovrà essere sottoscritto dal solo cancelliere) e delle deposizioni dei testimoni che non dovranno parimenti più apporre la loro sottoscrizione in udienza. Viene, altresì, modificato l'art. 133 del Codice di Procedura civile, con la previsione che alle parti costituite dovrà essere trasmesso il testo integrale della sentenza e non più il solo dispositivo.

L'art. 46 si occupa invece delle notifiche in proprio da parte degli avvocati andando ad apportare delle modifiche alla legge n. 53/94. In sostanza viene eliminata la necessità della preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine, nonchè il pagamento dei relativi diritti.

Importanti novità sono contenute nell'art. 51 in tema di orari per il deposito degli atti. Il deposito si intenderà infatti tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro le 24 ore del giorno di scadenza e, in tal caso si applicano le norme di cui all'art. 155 c.p.c.  A seguito di tanto viene, dunque, eliminato quanto previsto dalle regole tecniche  di cui all'art. 13 del DM 44/2011 il quale prevedeva che "Quando la ricevuta e' rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo".

Quanto ai limiti massimi di invio delle buste il DL  prevede che quando il messaggio di PEC ecceda la dimensione massima consentita (30 MB), il deposito degli atti e dei documenti possa essere, comunque, effettuato mediante l'invio di più messaggi di PEC, purchè sia rispettato il termine ultimo, ossia le h. 24 del giorno di scadenza. Oltre tale termine i depositi si intenderanno effettuati nel giorno successivo.

Particolarmente importante anche quanto previsto dall'art. 52, il quale si occupa del potere di autentica dei difensori. La nuova norma infatti prevede che “il difensore, il CTU, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche, degli atti e dei provvedimenti presenti nei fascicoli informatici ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e muniti dell'attestazione di conformità equivalgono all'originale”.

Il decreto specifica che tale disposizione non si applica agli atti processuali contenenti provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate (es: somme depositate su libretti relativi a fascicoli di procedure esecutive).

A seguito di tanto è prevista anche la modifica al D.P.R. 115/2002, nella parte in cui si prevede che per le copie senza certificazione di conformità estratte dal fascicolo informatico nonché per le copie autentiche non siano più dovuti i diritti di copia.

Dunque le copie digitali estratte dai fascicoli, anche se in forma autentica non saranno più soggette a diritti di copia, come avviene per quelle cartacee. 

L’art. 52 del decreto legge aggiunge l’art. 16-sexies al D.L. n. 179/12  (come convertito nella legge 221/2012) per cui, salvo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c. (ricorso in Cassazione), quando la legge prevede che le notifiche di atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notifica in cancelleria può procedersi quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notifica presso l’indirizzo PEC, risultante da INIPEC e REGINDE.

In sostanza la notifica in cancelleria diventa un'ipotesi meramente residuale limitati ai soli casi in cui il destinatario non risulti da alcun registro possedere un indirizzo di posta elettronica certificata.

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