Con sentenza del 3.07.2012, resa nell'ambito della causa n. C128/2011, la Corte di Giustizia Europea ha affermato un importante principio che avrà non poche ripercussioni nel mercato del software.
Il giudizio vedeva contrapposte la nota Software house Oracle contro la "piccola" e meno conosciuta Usedsoft, un'impresa tedesca che commercializza licenze di vari software acquistati da Oracle.
Quest'ultima, ritenendo per sè dannosa tale pratica commerciale aveva citato in giudizio, dinanzi ai Giudici tedeschi, la Usedsoft onde ottenere il relativo risarcimento.
La società tedesca, infatti, consentiva ai propri clienti di acquistare software "usato", a sua volta già acquistato dal sito della Oracle.
La Corte suprema federale della Germania, al fine di ottenere un'interpretazione autentica della normativa che disciplina la protezione del software (direttiva 2009/24/CE), ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia Europea.
Ricordiamo che, ai sensi di tale normativa, chi vende un programma con la relativa licenza d'uso non può successivamente opporsi alla sua rivendita, ma secondo la tesi della Oracle, tale principio sarebbe applicabile solo ai supporti ottici (es: CD o DVD), ma non al software scaricato on line.
La Corte di Giustizia, invece, nella propria decisione utilizza una teoria più estensiva ritenendo la validità delle regole sopra enunciate per tutte le vendite di software, siano esse indifferentemente eseguite tramite acquisto di supporto ottico o tramite scaricamento on line e, dunque, una volta effettuata l'operazione, l'autore "esaurisce" i propri diritti sulla copia venduta, lasciando libero l'acquirente di usarla come preferisce, eventualmente anche rimettendola sul mercato.
La sentenza si conclude, infatti, con le motivazioni riportate di seguito:
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che “il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto d’autore che abbia autorizzato, foss’anche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l’ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera di cui è proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata.
Gli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 devono essere interpretati nel senso che, in caso di rivendita di una licenza di utilizzazioneche implichi la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal sito Internet del titolare del diritto d’autore, licenza che era stata inizialmente concessa al primo acquirente dal titolare medesimo senza limitazione di durata ed a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire a quest’ultimo di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia della propria opera, il secondo acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acquirente successivo, potrà avvalersi dell’esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima e, conseguentemente, potrà essere considerato quale legittimo acquirente di una copia di un programma per elaboratore, ai sensi del successivo articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, beneficiando del diritto di riproduzione previsto da quest’ultima disposizione.
Ne consegue dunque che, se il contratto di licenza riconosce al cliente il diritto di utilizzare una copia per una durata illimitata, lo stesso implica una vera e propria cessione del diritto di proprietà della copia e, dunque "anche se il contratto di licenza vieta una successiva cessione, il titolare del diritto non può opporsi alla rivendita della copia".
Naturalmente il primo acquirente di licenza perde il diritto all'uso soltanto quando lo rivende e se ciò si verifica deve avvenire per la licenza nella sua interezza, conseguendone l'impossibilità di una rivendita "parziale" della licenza stessa.
In sostanza se, ad esempio, una licenza è multi-utente (cioè consente l'uso del software ad un certo numero di persone) il primo legittimo acquirente non può suddividerla e venderla in tante parti o concederne l'uso a tanti utenti diversi, ma deve venderla per l'intero.
In sostanza se, ad esempio, una licenza è multi-utente (cioè consente l'uso del software ad un certo numero di persone) il primo legittimo acquirente non può suddividerla e venderla in tante parti o concederne l'uso a tanti utenti diversi, ma deve venderla per l'intero.
Vi è un'altra importante conseguenza da sottolineare e cioè che, così come sostenuto in sentenza, l'acquirente originario, in caso di cessione a terzi del software «è tenuto, al momento della rivendita, a rendere inutilizzabile la copia scaricata sul proprio computer».
Anche qui le conclusioni sono assolutamente ragionevoli, atteso che, vendere un software di cui si detiene legittimamente la licenza ad un terzo, trasferendo la stessa a quest'ultimo, ovviamente non può consentire al primo di continuare a farne uso, altrimenti ciò avverrebbe in evidente violazione di legge, trasformandolo di fatto in un "pirata informatico".
Anche qui le conclusioni sono assolutamente ragionevoli, atteso che, vendere un software di cui si detiene legittimamente la licenza ad un terzo, trasferendo la stessa a quest'ultimo, ovviamente non può consentire al primo di continuare a farne uso, altrimenti ciò avverrebbe in evidente violazione di legge, trasformandolo di fatto in un "pirata informatico".
Da ultimo, ma non per importanza riteniamo di rimarcare anche un altro passaggio del provvedimento che fa riferimento ai software con licenza gratuita (nelle motivazioni si legge, infatti "foss'anche a titolo gratuito") richiamando, dunque, ciò la completa operatività del principio enunciato, indipendentemente dall'esistenza o meno di uno sfruttamento economico del diritto d'autore e della relativa licenza software.
Concludendo, dunque, la sentenza assume un valore molto rilevante nell'ambito del mercato del software affrontando, per la prima volta in maniera specifica il tema della sua rivendita, sebbene non risolva del tutto il problema e lasci ancora aperti degli spazi di dibattito e discussione.
La Corte Ue fa, infatti, notare che le sue sentenze non risolvono le relative controversie nazionali, ma hanno valore interpretativo poichè «spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte.
In ogni caso la pronuncia esaminata apre una porta importante sul tema del libero trasferimento del software e non è escluso che, già nell'immediato futuro, la stessa possa avere non poche conseguenze sul mercato.
In ogni caso la pronuncia esaminata apre una porta importante sul tema del libero trasferimento del software e non è escluso che, già nell'immediato futuro, la stessa possa avere non poche conseguenze sul mercato.
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