Indice IPA nuovamente valido per le notifiche a mezzo pec alle Pubbliche Amministrazioni

Il DL 16 luglio 2020 (c.d. "decreto semplificazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 ed entrato in vigore il 17 luglio 2020 contiene diverse norme che interessano le comunicazioni in forma telematica, ma in particolare, così come auspicato da anni da numerosi professionisti reintroduce il c.d. "Indice PA" tra gli elenchi validi per l'esecuzione delle notifiche a mezzo pec ai sensi della legge n. 53/94.
Ricordiamo, infatti, che presupposto essenziale per la validità della notifica a mezzo pec è il fatto che il destinatario possieda un indirizzo pec inserito in pubblici elenchi, così come previsto dall'art. 16 ter del DL 179/2012 che, prima del nuovo intervento normativo recitava: "A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto, dall'ʹarticolo 16 del decreto-­‐‑legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'ʹarticolo 6 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.”

Ciò premesso e in virtù di tale disposizione normativa i pubblici elenchi validamente utilizzabili erano:

- il registro delle PPAAA (consultabile previa autenticazione sul sito www.pst.giustizia.it);

- il registro delle imprese (www.registroimprese.it);

- il c.d. ReGIndE (aggiornato periodicamente con gli indirizzi degli avvocati) e consultabile, previa autenticazione dal sito www.pst.giustizia.it;

- l'Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (c.d. INI-PEC) istituito con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2013 consultabile dawww.inipec.gov.it.

Da ciò ne conseguiva che, in caso di notifica da eseguire ad una Pubblica Amministrazione, qualora la stessa non avesse inserito il proprio indirizzo nel registro PPAA di cui sopra non era possibile eseguire una notifica telematica, pur se lo stesso era invece presente nel c.d. "Indice PA" consultabile al sito www.indicepa.gov.it, sito governativo che raccoglie gli indirizzi di tutte le pubbliche amministrazioni nazionali.

Per la verità il registro PPAA non è mai stato alimentato (ndr forse consapevolmente) dalle Pubbliche Amministrazioni in maniera efficace, tanto che, alcuni enti pubblici (es: l'INPS) essendo del tutto assenti da tale registro di fatto non potevano ricevere alcuna notifica in forma elettronica causando ciò dispendio di tempi e l'aumento di spese per effettuare operazioni facilmente eseguibili invece in forma elettronica.

Il DL semplificazioni ha superato il problema introducendo una modifica al citato DL 179/2912 ed in particolare all'art. 16, commi 12 e 13 che ora così recita:

12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. 
L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. 
Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.
13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter.

L'art. 16 ter a sua volta recita:

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonchè il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.
1-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 1-ter si applicano anche alla giustizia amministrativa.
1-ter. “Fermo restando quanto previsto dal Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nel elenco di cui all’articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per detti organi o articolazioni”.

Dunque con il nuovo intervento il legislatore, pur mantenendo ferma la scelta del registro PPAA come indice prioritario per l'individuazione degli indirizzi da utilizzare per le notifiche, prevede che, in caso di mancata comunicazione o di assenza dallo stesso la notificazione alla pubblica amministrazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (e cioè all'indice IPA).

L'intervento normativo, come detto, già auspicato da tempo da molti professionisti del settore, costituisce un'importante innovazione finalizzata non solo a ridurre i tempi delle notifiche attraverso un ricorso al sistema della posta elettronica certificata, ma anche e soprattutto finalizzata alla riduzione delle spese costituite dall'utilizzo del supporto cartaceo e ai sistemi tradizionali di consegna degli atti (ufficiale giudiziario o servizio postale). 

Per completezza aggiungiamo che, con le modifiche introdotte dal Decreto è altresì consentito alle singole amministrazioni di comunicare più indirizzi di posta certificata relativi anche ai propri organi o articolazioni territoriali e in caso di costituzione in giudizio tramite i propri dipendenti (nei casi in cui ciò è consentito) è possibile utilizzare anche ulteriori indirizzi (es: dello specifico ufficio interessato) che saranno registrati in un'apposita sezione del registro già citato delle PPAA.

Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia, così è rimesso infine il compito di emanare, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto le specifiche tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012 e quindi adeguare il registro PP.AA. alle novità sopra indicate.

Per quanto riguarda l'indice IPAlo stesso, stante l'immediata entrata in vigore del Decreto lo stesso, potrà essere immediatamente utilizzato per le notifiche nel caso in cui l'indirizzo della Pubblica Amministrazione non sia presente nel registro PPAA.



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