Il riversamento automatico da INI-Pec a Inad

 

Come è noto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale, più noto come “CAD”) agli articoli 6-bis e 6-quater disciplina rispettivamente l’«Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti» (c.d. “INI-PEC”) e l’«Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese» (c.d. INAD).

Il registro INI-PEC è alimentato dagli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nel registro delle imprese o acquisiti dagli ordini o collegi professionali. Per il professionista iscritto in albi o collegi professionali, l’indirizzo di p.e.c. comunicato
ex lege a INI-PEC costituisce il domicilio digitale utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate all’attività professionale del suo titolare.

Il registro INAD, invece, contiene l’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali e gli indirizzi ivi registrati sono utilizzabili per comunicazioni aventi valore legale indirizzate all’ente di diritto privato, correlate all’attività professionale del professionista non iscritto in albi, elenchi o registri professionali o legate alla sfera privata della persona fisica.

In sostanza mentre l’iscrizione del domicilio digitale in INI-PEC è obbligatoria per legge (e per quanto riguarda i professionisti è automatica), l’iscrizione in INAD è facoltativa, essendo rimessa alla libera iniziativa dell’utente.

A tale regola generale fa eccezione, però,  quanto previsto dall’articolo 6-quater, comma 2, del CAD, a norma del quale «Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l’indirizzo inserito nell’elenco di cui all’articolo 6 bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1-bis.  Ai fini dell’inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il
Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all’ AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6 bis».

Per effetto di tale normativa, dunque, il domicilio del professionista iscritto in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD, diventando così il domicilio digitale del professionista anche in qualità di persona fisica e, pertanto, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale concernenti la sfera privata del titolare del domicilio stesso (es: per la ricezione di sanzioni amministrative o altro).

Per tali motivi il  Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’ Agenzia per l’Italia Digitale con comunicato congiunto del 28.07.2025 hanno portato all’attenzione di tutti i professionisti iscritti in INI-PEC tali circostanze, precisando appunto che gli indirizzi ivi inseriti sono automaticamente trasferiti nel registro INAS

Nel detto comunicato è, altresì, specificato che il primo riversamento in INAD è stato disposto al momento della sua entrata in esercizio e che, successivamente, esso interviene con cadenza quotidiana con riferimento alle nuove iscrizioni nell’INI-PEC.

Si aggiunge, inoltre, che ai sensi delle Linee guida1 adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, il domicilio digitale e ilnominativo del relativo titolare restano provvisoriamente registrati, senza essere pubblicati, per
trenta giorni all’interno dell’INAD, ove è consultabile l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Nell'ambito di tale lasso temporale, il professionista iscritto in INI-PEC ha facoltà di modificare il proprio domicilio digitale, eleggendone uno diverso ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD, ma decorso il termine di trenta giorni, l’Agenzia per l’Italia Digitale provvede alla pubblicazione del domicilio digitale e dei dati ad esso correlati nell’indice INAD, diventando così utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate alla sfera privata e non soltanto professionale.

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