Processo civile telematico: un altro esempio di giustizia a pagamento

Abbiamo parlato già in altri post del p.c.t., acronimo di "processo civile telematico", termine con il quale si suole indicare il sistema di informatizzazione del processo civile, attraverso cui consentire l'effettuazione in modalità telematica da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo (avvocati, magistrati, cancellieri, consulenti) di operazioni precedentemente svolte in modalità tradizionale (es: deposito di atti, perizie, ecc..), nonchè la consultazione dei fascicoli giudiziari

Il processo telematico (ancora in corso di piena attuazione) trova le sue origini nel D.P.R. 13 febbraio 2001 n.123, rubricato come "Regolamento recante disciplina sull'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti" e nel decreto del Ministero della Giustizia 17 luglio 2008, contenente le Regole tecnico-operative per l'utilizzo di strumenti informatici e telematici nel processo civile.

Da allora si sono succedute numerose norme che hanno inciso, sia sotto il profilo processuale che sotto il profilo tecnico sulle quali, però, non ci soffermiamo nel presente contributo, in quanto ci preme piuttosto evidenziare un altro problema.

Dopo i primi anni di sperimentazione, finalmente, oggi molti uffici giudiziari italiani si stanno adeguando e progressivamente il sistema entrerà in vigore su tutto il territorio nazionale.

E' dunque possibile inviare presso gli uffici già attivi, ad esempio, ricorsi per decreto ingiuntivo in modalità telematica evitando il deposito dell'atto e dei relativi allegati in forma cartacea e ricevendo il provvedimento direttamente sulla propria casella di posta certificata.

Per fare ciò è però necessario rispettare la procedura prevista dalle nuove regole tecniche introdotte dal DM Giustizia 18.07.2011. In proposito gli articoli 12, 13 e 14 del provvedimento si occupano della forma degli atti e delle modalità di deposito per i soggetti esterni al dominio giustizia, ma "abilitati" alla trasmissione e, dunque, ad esempio gli avvocati.

In particolare l'atto deve essere necessariamente in formato PDF, privo di elementi attivi, ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti e senza immagini.

E fino a questo punto pare non esservi alcun problema considerato che trattasi di semplici operazioni di conversione file ormai facilmente eseguibili attraverso qualsiasi sistema (Mac o Windows che sia).

L'atto deve essere, inoltre sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna (con estensione pdf.p7m).

Anche in tal caso l'operazione non è affatto complessa, con l'ovvia precisazione, della necessità di essersi preventivamente dotati di una firma digitale e di un dispositivo (smart card o chiavetta usb) da parte di un fornitore di servizi per l'apposizione della firma sull'atto.



I problemi sorgono, invece, dalla previsione di ulteriori specifiche tecniche previste dalla norma citata.

L'atto, infatti, stabilisce l'art. 12: "deve essere corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonchè tutte le informazioni della nota diiscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso e' denominato DatiAtto.xml ed e' sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata".

Prosegue sempre la norma "la struttura del documento firmato e' CAdES; il certificato difirma e' inserito nella busta crittografica. La modalita' di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata e' del tipo "firme multiple indipendenti" o parallele  e prevede che uno o piu' soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). 
L'ordine di apposizione delle firme dei firmatari non e' significativo e un'alterazione dell'ordinamento delle firme non pregiudica la validita' della busta crittografica; il file generato si presenta conun'unica estensione p7m." 

L'art. 13 si occupa, poi degli allegati all'atto principale stabilendo che "sono privi di elementi attivi,tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati: a) .pdf b) .odf c) .rtf d) .txt e) .jpg f) .gif g) .tiff h) .xml.", ma è anche consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purchè contenenti file nei formati previsti al comma precedente: a) .zip b) .rar c) .arj.

Anche gli allegati possono essere sottoscritta con firma digitale.

L'art. 14 si occupa, invece, della trasmissione degli atti e dei relativi allegati stabilendo che sono contenuti nella cosiddetta "busta telematica", ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l'elaborazione da parte del sistema ricevente (gestoredei servizi telematici); 
in particolare la busta contiene il fileAtto.enc, ottenuto dalla cifratura del file Atto.msg, il quale contiene a sua volta:
a) IndiceBusta.xml: il DTD e' riportato nell'Allegato 4.
b) DatiAtto.xml: gli XSD sono riportati nell'Allegato 5.
c) <nome file (libero)>.pdf.p7m: atto vero e proprio, in formatoPDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata(firma esterna).
d) AllegatoX.xxx[.p7m]: uno o piu' allegati nei formati di filedi cui all'articolo 13, eventualmente sottoscritti con firma digitaleo firma elettronica qualificata; il nome del file puo' essere sceltoliberamente.

Il comma 2, recita poi come segue:

2. La cifratura di Atto.msg e' eseguita con la chiave di sessione(ChiaveSessione) cifrata con il certificato del destinatario; IssuerDname e' il Distinguished Name della CA che ha emesso il certificato dell'ufficio giudiziario o dell'UNEP destinatario, SerialNumber e' il numero seriale del certificato dell'ufficio giudiziario o dell'UNEP destinatario; l'algoritmo utilizzato perl'operazione di cifratura simmetrica del file e' il 3DES e le chiavi simmetriche di sessione sono cifrate utilizzando la chiave pubblica contenuta nel certificato del destinatario; le chiavi di cifratura degli uffici giudiziari sono disponibili nell'area pubblica del portale dei servizi telematici (il relativo percorso e nome file e'indicato nel catalogo dei servizi telematici); lo standard previstoe' il CAdES.
La dimensione massima consentita per la busta telematica e' paria 30 Megabyte.

Ebbene, a questo punto, anche l'avvocato più abile in campo informatico non potrà che fermarsi un attimo a ragionare e chiedersi come fare, dopo aver predisposto l'atto e averlo firmato digitalmente a confezionare la "busta telematica" che dovrà essere inviata all'ufficio giudiziario competente a mezzo di posta elettronica certificata.

La risposta è piuttosto semplice. O l'avvocato è anche un programmatore ed è in grado di elaborare un file con le specifiche tecniche sopra indicate ovvero dovrà servirsi di un software dedicato che consenta di ottenere il medesimo risultato.

A questo punto verrebbe naturalmente da pensare che il Ministero della Giustizia, dopo aver introdotto le specifiche tecniche sopra evidenziate, si sarebbe certamente occupato di sviluppare un apposito software (gratuito) per consentire la trasmissione degli atti.

Ed invece, incredibilmente, la risposta è no o, meglio, a dire la verità il Ministero aveva elaborato un software (c.d. "Consolle avvocato") quando il processo telematico era, però, ancora in fase di sperimentazione e sulla base di norme tecniche non più attuali con la conseguenza che oggi (come si legge sull'apposito sito) è praticamente inutilizzabile.

Come può fare, dunque, l'avvocato a depositare i propri atti secondo le regole del pct ?

Anche qui, ad oggi, la risposta è abbastanza semplice: deve pagare servendosi di fornitori privati di servizi.

Già da molti anni, infatti, numerose società private hanno creato appositi siti o specifici software (prevalentemente in ambiente Windows) per la predisposizione e l'invio degli atti nelle modalità sopra descritte.

Naturalmente tali servizi non sono gratuiti ma a pagamento ed ovvero o è necessario acquistare il software o utilizzare il servizio messo a disposizione on line, pagando o un importo annuale a forfait ovvero un costo per anno per ciascun fascicolo digitale che si intende aprire.

Dunque oltre agli esorbitanti costi ormai previsti per l'accesso alla giustizia (vedi aumenti smisurati del contributo unificato), l'avvocato e, per esso il cliente, deve sopportare anche degli ulteriori costi per la gestione telematica dei fascicoli.

Sebbene ciò, al momento non possa apparire come un problema, certamente basterebbe fare dei semplici conti per capire cosa potrebbe accadere in futuro.

Ad esempio un fornitore di servizi (non facciamo il nome per evitare pubblicità) offre la possibilità di aprire un fascicolo telematico al costo di 1,50 euro all'anno. Dunque, poniamo il caso in cui un giudizio duri 5 anni, con l'importo di 7,50 euro si potranno inviare tutti gli atti relativi a quella determinata pratica.

Viene, però, altrettanto da pensare che, naturalmente nessun avvocato gestisce un solo fascicolo e, dunque, anche a volerne immaginare 20, sarà facile capire verso quali ordini di spesa si vada incontro.

La cosa altrettanto incredibile, a parere di chi scrive è il fatto che il Ministero sia pienamente consapevole di questa situazione in quanto sulla pagina del portale di accesso ai servizi telematici dedicata alla trasmissione degli atti si legge che per poter eseguire tale operazione è necessario:

  • disporre di un apposito software per la creazione della busta telematica, secondo le specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011; a questo riguardo si precisa che questi software sono disponibili sul mercato, avendo da tempo questo Ministero fornito alle software house tutte le specifiche. il Ministero non fornisce software per questa funzione.
A questo punto viene spontaneo chiedersi se, anche questa volta una buona idea, come l'informatizzazione della giustizia, parte con il piede sbagliato, comportando ulteriori oneri e spese oltre a quelle già necessarie per avviare un giudizio.

Qui nessuno nega l'utilità di tali strumenti di informatizzazione, anzi a parere di chi scrive, costituiscono l'unico futuro possibile per la giustizia e per una drastica riduzione dei relativi costi di gestione, ma non si può continuare a pesare sulle tasche dei cittadini per qualsiasi tipo di servizio che è dello Stato e non dei privati.

Del resto non sarebbe costato davvero nulla al Ministero elaborare un software da mettere gratuitamente a disposizione di tutti, garantendo, peraltro, un formato comune per tutti gli invii, ma purtroppo, ad oggi non si è riusciti a compiere neppure questa semplicissima operazione.

Per ora, dunque, un'occasione sprecata e la conferma che, ancora una volta, la Giustizia non sembra essere intesa come un diritto per tutti, ma soltanto come un servizio per accedere al quale bisogna soltanto pagare (sempre più caro...)

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