DM Giustizia 217/2023: in attesa delle nuove regole tecniche la rettifica sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio fa un pò di chiarezza

 

Negli ultimi giorni si sono diffuse preoccupanti notizie in ordine ad alcuni possibili problemi derivant dall'impatto sul sistema del processo civile telematico del DM Giustizia n. 217/2023, in vigore dal 14.01.2024, e per la precisione del Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e lnnovazione 21 febbraio 2011, n. 44».

Il decreto essenzialmente ha lo scopo di "ridisegnare", almeno in parte, il funzionamento dei processi civile e penale telematico e delle comunicazioni e delle notificazioni in materia giudiziaria, andando cioè a modificare l'ormai noto DM 44/2011 (in materia di specifiche tecniche degli atti giudiziari) pur specificando che fino all'emanazione delle nuove specifiche tecniche si applicano quelle vigenti.
Per il processo penale il decreto conferma il doppio binario per il deposito degli atti giudiziari fino al 31 dicembre 2024 rinviando, cioè, la modalità telematica obbligatoria di un anno. 
Su molti argomenti sarà dunque possibile formulare delle osservazioni più precise soltanto dopo aver avuto cognizione delle nuove specifiche tecniche a cui fa rinvio l'art. 34 del citato DM 217/2023 e che sono tuttora in fase di emanazione.

Uno dei problemi principali oggetto di recente discussione negli ultimi giorni è stato quello relativo alle possibili conseguenze derivanti dall'espressa abrogazione espressamente prevista dal DM 217/2013 e, pertanto, già in vigore.

Il richiamato art. 18 (appunto oggi abrogato) prevedeva che: 

"1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

L'abrogazione di tale articolo aveva fatto sorgere preliminarmente dei dubbi in ordine al potere notificatorio dell'avvocato, dubbi che, però vanno immediatamente fugati in considerazione del fatto che le notifiche in proprio dell'avvocato indipendentemente dalla vigenza del richiamato art. 18, continuano ad essere normate dalla legge n. 53/94 e più in particolare dell'art. 3 bis della detta legge che naturalmente non è mai stato abrogato oltre che dall'art. 137 così come modificato dalla riforma Cartabia.
Ad oggi dunque, l'avvocato può (ed anzi deve ove il destinatario disponga di un indirizzo di posta certificata) continuare a notificare secondo tale modalità.
Al più il problema si poteva porre in ordine alla procura da allegare alla relata di notifica in considerazione dell'intervenuta abrogazione anche del comma 5 del richiamato art. 18 per il quale appunto la stessa si considerava "apposta in calce" all'atto notificato se allegata al messaggio pec di notifica.
Molti si erano chiesti se l'abrogazione di tale norma avesse avuto un impatto sulla validità dell'allegazione della procura al messaggio pec di notifica.

A modesto parere di chi scrive (quantomeno fino al momento in cui, si spera le nuove regole tecniche facciano chiarezza), tale problema non sussisteva affatto.

Così come previsto dall'art. 1 della legge n. 53/1994, infatti, l'avvocato per eseguire validamente una notifica in proprio deve essere munito della procura alle liti di cui all'art. 83 c.p.c., rilasciata dunque, in epoca anteriore (o quantomeno contestuale alla notifica stessa), mentre ai sensi dell'art. 3 bis (che si occupa nello specifico della notifica a mezzo pec) la notifica deve essere effettuata "nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".
Dunque, considerando che non esiste alcuna norma che obblighi alla trasmissione della procura unitamente ad un atto da notificare e che comunque esiste sempre la possibile "sanatoria" del difetto di rappresentanza così come regolata dall'art. 182 c.p.c. l'unico problema che si può porre è quello di chiedersi se in difetto di espressa previsione normativa (così come invece originariamente previsto dal richiamato art. 18) la procura allegata alla pec possa essere considerata come "apposta in calce" all'atto a cui si riferisce.

Escludendo le ipotesi degli atti da notificare a seguito di ricorso (es: decreto ingiuntivo) unitamente ai quali non va mai notificata la procura, essendo più che sufficiente il richiamo in atti alla stessa (già allegata al momento del deposito del ricorso) il problema si poteva unicamente porre per gli atti di citazione.

A sommesso parere di chi scrive, pur in mancanza dell'art. 18 continua ad essere operante l'art. 83 del codice di procedura civile, norma che prevede che in tutte le ipotesi in cui la procura alle liti sia rilasciata su documento separato debba considerarsi come apposta in calce all'atto a cui si riferisce se è a questo congiunta “mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”
Ebbene continuando il DM 44/2011, pur con l'abrogazione dell'art. 18  a disciplinare la trasmissione degli atti giudiziari con determinate modalità (es: la posta certificata o la busta telematica) da ciò non poteva che conseguirne come l'adozione di tali modalità fosse comunque idonea a far considerare la procura ancora come allegata all'atto a cui si riferisce.

Seguendo, dunque, tale ragionamento era, comunque, possibile continuare a considerare la procura alle liti allegata in calce all'atto telematico da notificare, non già e non più in virtù dell'art. 18 (che prima dell'abrogazione, lo prevedeva espressamente) quanto piuttosto ai sensi dell'art. 83 c.p.c. che appunto, per altra via la continuava a considerare comunque congiunta all'atto principale se ciò viene effettuato tramite l'utilizzo degli strumenti individuati con il Decreto del Ministero della Giustizia (ancora in vigore).
Nelle ultime ore e mentre era ancora in fase di compilazione il presente post Il problema è stato definitivamente risolto dalla rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2024 nella quale si chiarisce come l'art. 18 venga abrogato non già nella sua interezza, bensì limitatamente ai commi 1, 2 e 3 a differenza di così come precedentemente previsto dal richiamato DM 217/2023.
Ciò premesso indipendentemente dalle possibili interpretazioni derivanti dall'immediata lettura del DM 217/2023, almeno per ora e in attesa delle nuove specifiche tecniche, dopo un solo giorno, il possibile problema della procura allegata alla notifica a mezzo pec è stato radicalmente risolto dal legislatore. 

2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.

3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.

4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.


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