Come è noto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale, più noto come “CAD”) agli articoli 6-bis e 6-quater disciplina rispettivamente l’«Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti» (c.d. “INI-PEC”) e l’«Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese» (c.d. INAD). Il registro INI-PEC è alimentato dagli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nel registro delle imprese o acquisiti dagli ordini o collegi professionali. Per il professionista iscritto in albi o collegi professionali, l’indirizzo di p.e.c. comunicato ex lege a INI-PEC costituisce il domicilio digitale utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate all’attività professionale del suo titolare. Il registro INAD, invece, contiene l’elenc...
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